Statuto
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI
ORGANI STATUTARI
Consilgio di Amministrazione |
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| Nunziante Sergio | Presidente |
| Ettorre Michele | Vice Presidente |
| Gatto Emilio | Consigliere |
| Padula Pasqualino | Consigliere |
| Rosa Michele Attilio | Consigliere |
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Consiglio di Indirizzo Generale |
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| Dumontet Stefano | Coordinatore |
| Altomari Santo | Consigliere |
| Calcatelli Ermanno | Consigliere |
| Cirillo Giuseppe | Consigliere |
| Cutini Laura | Consigliere |
| Flovilla Antonio | Consigliere |
| Petrillo Giovanbattista | Consigliere |
| Rago Ciriaco | Consigliere |
| Scognamiglio Salvatore | Consigliere |
| Torrisi Antonio | Consigliere |
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Collegio dei Sindaci |
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| Petrone Maria Lina | Presidente |
| Del Sordo Ernesto | Componente |
| Martellucci Giacinta | Componente |
| Pastoni Fiorenzo | Componente |
| Amato Francesca | Componente |
STATUTO
TITOLO I
L'ENTE
ART. 1
Natura dell'Ente
-
L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di Biologo denominato Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B), nel seguito denominato Ente, è istituito come Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b del D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, nonché da quelle del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e sussidiariamente da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni.
-
L'Ente è iscritto nell'Albo di cui all'art. 4, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e Decreto Ministero Lavoro 2.5.96, n. 337.
ART. 2
Sede
-
L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua atti vità sull'intero territorio della Repubblica.
ART. 3
Scopo
-
L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in confotmità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del 10 febbraio 1996, n. 103.
-
L'Ente concorre lla realizzazione dì forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche.
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L'Ente deve provvedere alle forme di assistenza obbligoatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio.
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L'Ente, nell'ambito dei fini di previdenza può altresì, attuare interventi assistenziali, utilizzando il fondo per gli interventi di solidarietà di cui all'Art. 37 del Regolamento di Previdenza ovvero attivando fondi speciali costituiti da contribuzione obbligatoria solo per gli iscritti aderenti.
ART. 4
Iscritti
-
Biologi iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi di cui alla L.24 maggio 1967, n. 396, che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) - nel seguito denominato Ente Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996, con le modalità di iscrizione previste nel Regolamento.
-
L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
ART. 5
Gli Organí
- Sono organi dell'Ente:
-
il Consiglio di Indirizzo Generale
-
il Consiglio dì Amminirstrazione
-
il Presidente
-
il Collegio dei Sindaci
ART. 6
Il Consiglio di Indirizzo Generale
-
Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente con arrodontamento all'unità intera per frazione inferiore ai mille; esso dura in carica cinque anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
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Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:
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il corpo elettorale sia costituito da tutti gli iscritti all'Ente;
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siano previsti a livello regionale o provinciale, in funzione del numero degli iscritti, appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'Ente il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede;
-
sia ammesso il voto per corrispondenza;
-
siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti ed i pensionati diretti;
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sia rispettato il principio della libertà di candidatura;
-
il voto sia espresso indicando nella scheda un numero di nominativi non superiore a quello dei candidati da eleggere;
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sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto;
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sia prevista una nuova tornata elettorale quando non sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto g), risultando in tal caso valida l'elezione ove abbia partecipato al voto almeno un sesto deglì aventi diritto;
-
siano proclamatì eletti, dal Presìdente dell'Ente coloro che risultano avere conseguito il numero più elevato di voti ed acccettino l'incarico, e che, in caso dì decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di Indirizzo Generale, subentri il primo dei non eletti;
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non più dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale, sia nominato dagli iscriitti di cui all'Art.1, comma 2, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
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sia attribuita al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale La potestà di designare i compoenti del Consiglio di Indirizzo Generale in caso di mancato raggiungimento del quorum anche nell'ipotesi di cui il precedente punto h); in caso, entro entro i dodici mesi successivi, il Presidente dell'Ente indice una nuova sessione elettorale.
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All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generalevengono insediati, sempre che in possesso del requisito di onorabilità e professionalità, dal Presidente dell'Ente, e nella prima seduta provvedono a nominare un Coordinatore ed un Segretario.
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La prima tornata elettorale viene indetta entro quattro mesi dalla prima scadenza dell'obbligo di contribuzione, ed il primo Consiglio di Indirizzo Generale dura in carica fino alla scadenza quinquennale del primo Consiglio di Amministrazione.
ART. 7
Funzioni del Consiglio di Indirizzo Generale
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Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni
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definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
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nomina il Collegio Sindacale;
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delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
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delibera sulle modificazioni ed integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza;
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approva ì bilanci preventivo e consuntivo;
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approva le variazioni del bilancio preventivo;
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approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni;
-
esprime i pareri su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
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designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, aì .,sensi dell'Art, 2, comma 3, del D.Lgs. 30.06.94, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
-
determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli altri Organi collegiali.
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La mancata trasmissione dei pareri di cui alla precedente lettera h) entro 45 giorni dalla richiesta consente al Consiglio di Amministrazione di assumere le deliberazioni e i pareri devono intendersi resi favorevolmente.
Art.8
Convocazione e deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale
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Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore e comunque ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità.
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Il Coordinatore deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.
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L'avviso di convocazione deve essere diramato mediante lettera raccomandata o anche a mezzo fax confermato da telegramma almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
-
La fissazione dell'ordine del giorno compete al Coordinatore che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati congiuntamente da almeno tre dei suoi membri o dal Consiglio di Amministrazione.
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Per la validità delle adunanze del Consiglio di Indirizzo Generale è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
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Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ti fatta eccezione per quelle deliberazione riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di attuazione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei Consiglierí ed il voto favorevole della magioranza degli intervenuti. Si ricorre alloscutinio segreto qualora la deliberazione comportí la valutazione discrezionali relativve alle persone. Non sono ammesse deleghe.
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Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale è redatto a cura del Segretario, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario medesimo.
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I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'organo; essi decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, atre riunioni consecutive.La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Indirizzo Generale, previa contestazione dell'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.
ART. 9
Il Consiglio di Amministrazione
-
Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri elettivi. In concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale si svolgeranno le lezioni del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento elettorale di cui all'Art.6, comma 2.
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Non più di un Consigliere potrà essere nominato fra gli iscritti all'Ente di cui all'Art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
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Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e ciascun Consigliere può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi.
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I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti dell'onorabilità e della professionalità richiesti dall'Art. 1, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 30.06.94, n.509, come definiti all'Art. 14 del presente Statuto.
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La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e on quella di Sindaco. In caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale sia di componente del Consiglio dì Amministrazione, l'interessato ha facoltà di optare per l'una o per l'altra posizione.
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Se nel corso della carica vengono amancare per qualunque uno più membri del Cnsiglio di Amministrazione subbentrano di diritto i primi canditati non eletti. Tutti i Consíglieri nominati nel corso del quinquennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.
Art. 10
Funzioni del Consiglio dì Amministrazione
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Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:
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elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti, al suo interno il Presidente ed il Vice‑Presidente;
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predispone lo schema di bilanci preventivo e di bilancio consecutivo da presentare al Consiglio di Indirizzo Gnerale per l'approvazione;
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delibera sulle variazioni del bilancio preventivo;
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delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Consiglio di Indirizzo Generale sull'opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni;
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delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri Vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al terzo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
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predispone le modificazioni e integrazioni dello Statuto e dei regolamenti di previdenza ed assistenza e delibera i regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente;
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determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dal presente Statuto;
-
delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
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adempie a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi
-
delibera sulle questioni riguardanti il personale dell'Ente;
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provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Ente e ne determina il trattamento normativo e econornico;
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nomina commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità;
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delibera sulle iscrizioni all'Ente e sulle cancellazioni;
-
provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
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decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;
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delibera le liti attive e passive e le consulenze necessarie alla gestione dell'Ente;
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delibera la costituzione di organismi consultivi e di studio determinando i compensi dei soggetti chiamati a parteciparvi;
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determina gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore ed i componenti del, Consiglio Indirizzo Generale.
-
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte al Presidente nonché ad altri membri del Consiglio, singoli compiti rientranti nelle funzioni ad esso attribuite.
-
Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
ART. 11
Convocazione e deliberazíoní del Consiglio di Amministrazione
-
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità nella sede dell'Ente o altrove purché in Italia. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci per la materia di propria competenza.
-
L'avviso di convocazione deve essere diramato mediante lettera raccomandata o anche a mezzo fax confermato da telegramma almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengono indicati congiuntamente da almeno due Consiglieri di amministrazione o dal Consiglio di Indirizzo Generale.
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Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.
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Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Si ricorre a scrutinio segreto solo qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone.
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Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, nomina il Segretario.
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I componenti del. Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'organo; essi decadono dalla carica se noli partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutíve, La decadenza a è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.
ART. 12
Il Presidente
-
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di ínsediamento fra i suoi componenti. Si considera eletto il candidato che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Qualora nessuno dei Consiglieri consegua tale maggioranza nelle prime due votazioni si procede tramite ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Il Presidente rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto e non può svolgere più di tre mandati consecutivi.
-
Spetta al Presidente:
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la legale rappresentanza dell'Ente;
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convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
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vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Ente;
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firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;
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adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Restano salvi gli effetti nel mentre prodottisi;
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assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
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In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente.
ART. 13
Il Collegio dei Sindaci
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Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dei quali:
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un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rapresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
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un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro,
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due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio di Indirizzo Generale tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 88;
-
un membro effettivo ed uno supplente che saranno rispettivamente il primo ed il secondo dei non eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione.
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Il Collegio dei Sindaci, nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
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Al Collegio dei Sindaci si applicano, anche ai fini della decadenza dalla carica, le norme degli Artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.
-
Il Collegio dei Sindaci esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
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I Sindaci devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione. Lassenza dei Sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e le relative deliberazioni.
ART. 14
Professionalità ed Onorabilità
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componenti degli Organi Collegiali dell'Ente devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
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La professionalità è considerata esistente:
-
quando l'esercizio dell'attività di Biologo sia stata esercitata ininterrottamente da almeno cinque anni e comprovata mediante iscrizione nel relativo Albo professionale;
-
quando l'iscritto abbia conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali consiliari o amministrative in organi collegiali della Pubblica Amministrazione, presso Ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio,
-
Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente ovvero di decadenza dalle medesime:
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aver riportato condanne o sanzìoni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni,
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per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
-
l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'Art. 2382 del Codice Civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni;
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aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti disciplinari con irrogazione della sospensione dell'attività professionale non inferiore a sei mesi.
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Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati, fin dal momento della presentazione della candidatura, recante il curriculum delle attività svolte, salvo l'onere di fornire necessaria documentazione entro 60 giorni successivi alle elezioni.
TITOLO III
LA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 15
Entrate ed Esercizio finanziario
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Costituiscono entrate dell'Ente:
-
i contributi soggettivi annui dovuti dagli iscritti;
-
i contributi integrativi a carico dell'utenza;
-
ì contributi per l'indennità di maternità;
-
i contributi versati dagli iscritti per la prosecuzione volontaria ed il riscatto di periodi precedenti l'istituzione dell'Ente nonché quelli di integrazione dei contributì minimi versati in misura ridotta a norma di regolamento;
-
i contributi volontari per forme assìstenza o di previdenza integrativa;
-
gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
-
le somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzioni, maggioranzioni, e di ogni altro accessorio per ritardo, omissione o infedele comunicazione o pagamento;
-
ogni altra entrata finanziaria compresi i lasciti e le donazioni.
ART. 16
Il Patrimonio
-
Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo 15, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società immobiliari, nonché direttamente da immobili.
-
La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente può essere effettuata in conformità ad apposito regolamento che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei Ministeri Vigilanti.
ART. 17
L'assetto amministrativo e contabile
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L'Ente organizza sulla base di apposito regolamento ~ l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati delle relative disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate.
-
In conto separato viene evidenziato l'ammontare del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonché le prestazioni di natura solidaristica.
-
Le gestioni delle forme di assistenza consen tite avverranno in apposito conto separato.
ART. 18
Il Conto pensioni
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In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto dei pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A allegata al presente Statuto, calcolati in funzione dell'età dell'iscritto all'atto del pensionamento. L' adeguatezza di tali coefficienti ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente deve essere certificata con periodicità almeno triennale da un Attuaario iscritto nell'Albo.
-
L'Ente provvede ad accantonare i sudetti montanti in apposito conto pensioni da cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.
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Ove l'ammontare complessivo dei montanti individuali, così come determinati al precedente comma 1, dovesse risultare inferiore a cinque volte l'entità delle prestazioni in pagamento, viene trasferito il necessario importo dal fondo alimentato dalla contribuzione integrativa a carico dell'utenza.
ART. 19
Bilancio e altri documenti di gestione
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L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
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Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo che devono essere presentati per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo Generale rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
-
Il Consiglio di Amministrazione deve consegnare al Collegio dei Sindaci il bilancio di previsione e il conto consuntivo, corredati dalle proprie relazioni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale.
-
Il Consiglio di Amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
-
Il Consiglio di Amministrazione predispone, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali, da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci e all'approvazione del Consìglio di Indirizzo Generale.
-
La gestione economico‑fìnanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale,
-
Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall'Art.1, comma 4, lettera c), del. Decreto legislativo 30 giugno 1994, n°509.
-
Qualora durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva, legale risulti Inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere si dovrà provvedere al suo adeguatomento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza. Il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre entro trenta giorni all'approvazioione del Consiglio di Indirizzo Generale le variazioni al bilancio di previsione.
-
Il bilancio consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in posseso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'Art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
-
I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro, ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
-
Ai Ministeri indicati nel precedente comma 10 deve essere trasmesso, oltre ai Bilanci di esercizio e alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.
TITOLO IV
INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI
ART. 20
Diritto di inforrmazione
-
L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
-
In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzionì stipulate per la gestione finanziarìa ed assicurativa del patrimonio dell'Ente, nonché sulla situazione patrimoniale
-
Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le segnalazioni e le proposte effettuate daglì iscritti e dai pensionati per migliorare i servizì e le prestazioni dell'Ente.
Contribuisce inoltre allo sviluppo dello spirito di, solidarietà tra gli iscritti. -
Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi garantisce agli iscritti e pensíonati la visione e l'estrazioine di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridicamente rilevanti.
-
La disciplina di accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da regolamento adottato sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 21
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Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 103/96, adotta il regolamento elettorale e, in conformità a questo, dà celere attuazione alle procedure per l'elezione dei componenti degli organi dell'Ente ai sensi degli artt. 6 e seguenti del presente Statuto. i componenti eletti nei predetti organi sono insediati, solo nella fase di costituzione dell'Ente, dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Il regolamento è sottoposto a ratifica o modifica da parte del Consiglio di Indirizzo Generale ed è comunque trasmesso per l'approvazione ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 509/94.
-
Nelle more dell'espletamento delle procedure per la costituzione e l'insediamento degli organi statutari, un comitato di 5 membri, nominato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, coordinato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi o da un suo delegato, avvia le procedure per l'iscrizione all'Ente e dirama le disposizioni per la raccolta dei contributi.
-
Le attività amministrative svolte dal comitato sono sottoposte a ratifica del Consiglio di Indirizzo Generale.
-
Il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente qualora detto esercizio inizi dopo il 30 settembre e fatti salvi gli adempimenti fiscali.

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