Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

 

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Legge 8 agosto 1995, n. 335
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995)

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Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Art. 1.- Principi generali: sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli - 1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (Legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma I, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui all'allegata tabella n. 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dall'1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra l'1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 7 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57esimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lett. b) il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57esimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del 56esimo anno di età

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27 lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità all'1 luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento all'1 ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento all'1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento all'1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui all'allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27 lettera b), la decorrenza della pensione è fissata all'1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

30. All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, le parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata all'1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento all'1 gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:

a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8 della legge 28 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento.

33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: «Con effetto dall'1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nei limiti di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui»

34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.- 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e il controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso un'aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità e i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi ed indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità dall'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti»

35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati»

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino a un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 34 e 35.

37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino a un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

39. Con uno o più decreti, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto di lavoro, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni dei superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;

b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;

c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;

d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;

e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.

45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996 Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

Art. 2.- Armonizzazione - 1. Con effetto dall'1 gennaio 1996 è istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di provenienza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n 138. Restano altresi attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.995 miliardi per l'anno 1997, è cosi ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 e a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute al dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresi, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle Amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul ÒFondo di garanzia per il trattamento di fine rapportoÓ istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

9. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dall'1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983,n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»

15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresi esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista»

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi come calcolato dall'Istat. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data dell'1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data dell'1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

21. Con effetto dall'1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività

b) armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza fra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dall'1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predetti attività

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) ad f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità e i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui al comma 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate a decorrere dall'1 gennaio 1994 le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dai commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

Art. 3.- Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale - 1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali, e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37»

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

a) rapporto tra lavoratori e pensionati inferiore alla media;

b) risultanze gestionali negative;

c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo fra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un'apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire all'individuazione di un'unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà alla verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dall'1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'impostazione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande al trattamento di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dall'1 gennaio 1996, detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute all'1 gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, all'1 gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri e il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro»

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6 000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressione di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimo sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dall'1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32% con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, e successive modificazioni ed integrazioni, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1992, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per il singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositati.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventualmente attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse»

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessioni del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e di gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti degli immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e dalla detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.

28. A far data dall'1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

Art. 4.- Destinatari - 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate»

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita»

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) accordo fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute»

Art. 5.- Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione, costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.- Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione - 1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»

Art. 7.- Banca depositaria - 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.- Banca depositaria - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983»

Art. 8.- Finanziamento - 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: «Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuali degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori»

2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

Art. 9.- Fondi pensione aperti - 1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva»

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

Art. 10.- Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi di pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare documento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione»

Art. 11.- Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.- Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diverse dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".

8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto tra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261.

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale»

2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR, destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.

3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni»

Art. 12.- Regime tributario dei fondi pensione - 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.- Regime tributario dei fondi pensione - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo d'imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi di pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta»

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti dell'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità

Art. 13.- Vigilanza sui fondi pensione - 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.- Vigilanza sui fondi pensione - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. E' istituita la commissione vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 febbraio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali»

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.- Compiti della commissione di vigilanza - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.- Compiti della commissione di vigilanza - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;

b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto;

c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;

d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;

e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;

g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni»

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 15.- Regime transitorio - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»

2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e assicurativa»

3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;» sono sostituite dalle seguenti: «Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;»

4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13»

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

«8-quater: Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento»

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio, di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n.124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comune per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.- Sanzioni - 1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.- Sanzioni penali e amministrative - 1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni»

Art. 17.- Entrata in vigore - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

pagina scadenze contributi

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.

Art. 3.
Divieto di discriminazione

1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire tale anticipazione.

 

Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

 

Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.

Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.

4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.

Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'

 

Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.

Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.

3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Art. 23.
Calcolo dell'indennita'
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita', per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore eta'.

2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

 

Capo IV
CONGEDO DI PATERNITA'

 

Art. 28.
Congedo di paternita'
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)

1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Art. 30.
Trattamento previdenziale

1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.

Art. 31.
Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

 

Capo V
CONGEDO PARENTALE

 

Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.

Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

Art. 38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

Capo VI
RIPOSI E PERMESSI

 

Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.

Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Art. 45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.

Art. 46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

 

Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.

2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

Art. 51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Art. 52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

 

Capo VIII
LAVORO NOTTURNO

 

Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO

 

Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.

6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.

Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

Capo X
DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)

1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo unico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresi' quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

Art. 58.
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

Art. 59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)

1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa.

2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base di calcolo piu' favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

Art. 61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si fara' riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche cio' non fosse possibile, si fara' riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.

4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prendera' a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinita'.

5. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e' subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

Art. 62.
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.

2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)

1. Le prestazioni di maternita' e di paternita' di cui alle presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalita' erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.

2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di maternita' e di paternita', mediante certificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di cui al comma 5.

Art. 64.
Collaborazioni coordinate e continuative

1. In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.

Art. 65.
Attivita' socialmente utili
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attivita' socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.

2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternita' e di paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attivita' socialmente utile.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternita' e di paternita'.

4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.

5. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.

 

Capo XI
LAVORATRICI AUTONOME

 

Art. 66.
Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.

Art. 67.
Modalita' di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 68.
Misura dell'indennita'
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

Art. 69.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

 

Capo XII
LIBERE PROFESSIONISTE

 

Art. 70.
Indennita' di maternita' per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 71.
Termini e modalita' della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita', dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.

3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 72.
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

1. L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Art. 73.
Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

 

Capo XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'

 

Art. 74.
Assegno di maternita' di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 75.
Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.

3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

 

Capo XIV
VIGILANZA

 

Art. 76.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.

2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facolta' di controllo.

4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 77.
Vigilanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)

1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.

3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

 

Capo XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI

 

Art. 78.
Riduzione degli oneri di maternita'
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.

2. Gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.

3. L'importo della quota di cui al comma 1 e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Art. 79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.

3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.

4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

Art. 80.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)

1. Per il finanziamento dell'assegno di maternita' di cui all'articolo 74 e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

Art. 81.
Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)

1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.

Art. 82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle lavoratrici autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.

Art. 83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse.

Art. 84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)

1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.

Capo XVI
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 85.
Disposizioni in vigore

1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio 1991;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.

Art. 86.
Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presente testo unico.

2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Art. 88.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

 

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

 

Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

 

Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.

 

Allegato D
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

 

ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

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