L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.
Reddito del secondo anno precedente l’evento
MOLTIPLICATO per 80%
DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 = importo lordo indennità di maternità
ESEMPIO SU UN REDDITO DI: 20.000,00
20.000 x 80% = 16.000
16.000 : 12 = 1.333,33
1.333,33 x 5 = 6.666,65
MATERNITA’ LORDA: 6.666,65