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    Indennità di maternità e paternità

    Enpab riconosce un’indennità economica alle Biologhe libere professioniste in occasione di:

    • parto;
    • adozione o affidamento preadottivo.

    La tutela è disciplinata dal Decreto Legislativo 151/2001.
    L’indennità:

    • è calcolata in proporzione al reddito professionale percepito;
    • copre cinque mesi complessivi (due mesi prima e tre mesi dopo il parto o l’ingresso del minore);
    • è compatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa.

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    Consulta la normativa di riferimento

     

    Faq

    Alle biologhe iscritte all’Ente. Nel caso in cui l’iscrizione all’Enpab o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo di tutela l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, l’indennità viene erogata per un importo pari alla differenza tra l’indennità percepita e l’indennizzo nella misura del minimo garantito erogato dall’Ente.

    L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.

    Reddito del secondo anno precedente l’evento

    MOLTIPLICATO per 80%

    DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 = importo lordo indennità di maternità


    ESEMPIO SU UN REDDITO DI: 20.000,00
    20.000 x 80% = 16.000
    16.000 : 12 = 1.333,33
    1.333,33 x 5 = 6.666,65
    MATERNITA’ LORDA: 6.666,65

    E’ necessario scaricare il modello di domanda reperibile sul seguente link. La domanda può essere inoltrata mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.enpab.it, o raccomandata a/r a E.N.P.A.B.- Via di Porta Lavernale 12 00153 Roma, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento; dalla data dell’aborto spontaneo o terapeutico. Al modello di domanda occorre allegare la seguente documentazione:

    1. copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità;
    2. dichiarazione nel caso in cui sussistano i requisiti per la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto;
    3. 3. fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento (esempio se il parto avviene nell’anno 2026, la dichiarazione da allegare è quella riferita al reddito 2024 e presentata al fisco nel 2025.
    4. certificato di assistenza al parto in originale ovvero estratto di nascita con indicazione dei nominativi dei genitori.

    E’ possibile presentare istanza di indennità di maternità in caso di adozione o affidamento preadottivo. L’indennità è corrisposta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. Alla richiesta occorrerà allegare: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; b) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Nel caso che l’Autorità emanante sia di Stato estero, è necessario presentare il successivo provvedimento di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente per territorio.

    L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza. In caso di aborto spontaneo o terapeutico l’indennità spetta in misura intera qualora l’aborto avvenga dopo il compimento del 6° mese di gravidanza. Se invece l’aborto interviene dopo il compimento del 3° mese ma prima del 6°, l’indennità è corrisposta in misura ridotta, pari a 1/5 di quella dovuta. Nulla spetta qualora l’aborto intervenga prima del compimento del 3° mese di gravidanza. Alla richiesta occorrerà allegare: a)certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza; b)certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

    La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’evento (parto, ingresso in famiglia di adottato affidato, aborto)

    La prestazione verrà erogata in unica soluzione, successivamente al parto, mediante accredito su conto corrente bancario, intestato (o cointestato) alla professionista.

    Non è obbligatorio astenersi dall’attività professionale (art. 71 del Decreto Legislativo n. 151/2001). In caso di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di astensione obbligatoria per le lavoratrici dipendenti

    No, in quanto l’indennità è sostitutiva del reddito professionale e pertanto viene riconosciuta esclusivamente ai biologi iscritti all’Ente, che esercitano attività professionale nelle diverse forme previste dall’art. 1 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

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