Enpab & Edufin: le parole della finanza
#Rendimento
Nella prospettiva dell’Ente di Previdenza e quindi dei suoi iscritti, il concetto di rendimento può essere declinato attraverso i seguenti “contenitori”:
Tale Fondo accoglie, a norma dell’art. 35 del Regolamento di Previdenza, l’importo dell’accantonamento della contribuzione soggettiva obbligatoria e volontaria, comprensiva della rivalutazione riconosciuta ai montanti degli iscritti ai sensi dell’art. 14 comma 4.
Gli ammontari confluiti e giacenti vanno rivalutati secondo il tasso annuo di capitalizzazione che è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale italiano ed è appositamente calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Tale Fondo – ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Previdenza – accoglie i montanti contributivi degli iscritti maturati al momento del pensionamento.
I montanti trasferiti provengono dal Fondo Previdenza – vedi sopra – accantonati da ciascun iscritto durante la propria vita lavorativa grazie al “risparmio previdenziale” individuale.
A norma dell’art.28 del Regolamento di ENPAB le pensioni erogate – il cui ammontare complessivo è rappresentato dal Fondo Pensione – sono annualmente rivalutate sulla base della variazione annua dell’indice dei prezzi al consumo calcolato appositamente dall’ISTAT.