9. Come mi devo comportare se ho già presentato istanza di totalizzazione o di ricongiunzione?
Coloro che avessero presentato domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016 e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del cumulo, se ritenuto più favorevole. Analoga facoltà di recesso con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex lege 45/1990 (tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell’art. 1, della legge 232 del 2016).