Skip to main content

Pensione: domanda pensione in totalizzazione – anzianità / vecchiaia

LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE
D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 42

PREMESSA: E’ possibile totalizzare periodi assicurativi non coincidenti riguardanti:
1. due o più forme di assicurazione obbligatoria,
2. forme sostitutive (Enpals, Inpdai, Inpgi), esclusive (Inpdap) ed esonerative (alcuni istituti bancari) dell’assicurazione generale obbligatoria;
3. forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del DLgs. 509/94 e Enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs 103/96 (tra i quali l’Enpab);
4. la gestione separata INPS;
5. il fondo di previdenza per il clero.
Sono esclusi dalla totalizzazione i periodi contributivi maturati presso le gestioni integrative dell’AGO quali ad esempio l’ENASARCO.

PRESUPPOSTI:

La totalizzazione può essere richiesta:
1. dagli iscritti all’Ente;
2. dai cancellati all’Ente per i quali l’Enpab è l’ultimo Ente di iscrizione in ordine di tempo;
3. gli eredi e/o superstiti dell’iscritto ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

La totalizzazione è preclusa:
1. ai biologi che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;
2. ai titolari di pensione;
3. ai titolari di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell’ assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell’assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l’interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

PRESTAZIONI PREVISTE E DECORRENZA:
La pensione di vecchiaia in totalizzazione spetta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Anno di maturazione Età Anzianità contributiva Finestra di accesso Decorrenza
Fino al 2010 65 anni 20 anni – 65 anni
dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2012 65 anni 20 anni 18 mesi 66 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2015 65 anni e 3 mesi
di speranza di vita 20 anni 18 mesi 66 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2018 65 anni e 7 mesi
di speranza di vita 20 anni 18 mesi 67 anni 1 mese

Se la domanda è presentata dopo il raggiungimento dei requisiti, è possibile richiedere la pensione con decorrenza dal 1° giorno dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti stessi. Il richiedente ha facoltà di continuare l’attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.
La pensione di anzianità spetta a coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva come descritto nella sottostante tabella:

Anno di maturazione Anzianità contributiva Finestra di accesso Decorrenza
Fino al 2010 40 anni – 40 anni
dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2011 40 anni 18 mesi 41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012 40 anni 19 mesi 41 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2013 40 anni e 3 mesi
di speranza di vita 20 mesi 41 anni e 11 mesi
dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2015 40 anni e 3 mesi
di speranza di vita 21 mesi 42 anni
dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2018 40 anni e 7 mesi
di speranza di vita 21 mesi 42 anni e 4 mesi

La pensione di anzianità decorre dal mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti (età, contributi e finestra). Il richiedente ha facoltà di continuare l’attività libero professionale al fine di maturare il supplemento di pensione.
Pensione di inabilità e superstiti : La facoltà di totalizzare può essere esercitata anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di inabilità e ai superstiti.
Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti richiesti dall’Ente nel quale il lavoratore è iscritto al momento dell’evento invalidante.
Il diritto alla pensione per i superstiti è conseguito in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del decesso.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’iscritto, quella d’invalidità, avendone i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Tutte le prestazioni in regime di totalizzazione sono attribuite dall’Enpab a seguito dell’accertamento della regolarità della posizione contributiva del richiedente e della sussistenza delle altre condizioni previste dal regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza (per inabilità e pensioni ai superstiti).


Contenuti correlati

8. Cosa mi succede se trasmetto oltre i termini di scadenza?

8. Cosa mi succede se trasmetto oltre i termini di scadenza?


Per evitare la sanzioni piene dall’ADE (33,33 a fattura nei 60 g. o 100 euro a fattura oltre i 60 […]

7. Si possono utilizzare piattaforme diverse da quella dell’agenzia delle entrate?

7. Si possono utilizzare piattaforme diverse da quella dell’agenzia delle entrate?


Sì, si possono utilizzare piattaforme diverse rilasciate da software house, e trasmettere in modo automatico al sistema TS i dati […]

6. È possibile delegare un soggetto terzo all’invio spese sanitarie?

6. È possibile delegare un soggetto terzo all’invio spese sanitarie?


I dati possono essere trasmessi anche per il tramite soggetti terzi ad esempio il proprio commercialista.

© 2010 - 2026 E.N.P.A.B. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi - V. di Porta Lavernale, 12 - 00153 - Roma - C.F: 97136540586 - Privacy Policy

Enpab Menu