I commi 1 e 2 dell'art. 27 del DL 98/2011 hanno istituito il nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "dei nuovi minimi"), efficace a partire dall'1.1.2012.

Con il provvedimento 22.12.2011 n. 185820, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative del regime.

Ambito soggettivo

Possono fruire del regime in esame le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non hanno superato il 35° anno di età, e nel caso di inizio attività con età superiore al 35° anno di età per un periodo non superiore ai cinque anni, ivi incluse le imprese familiari.

Requisiti necessari per l'applicazione del regime

Per fruire del regime, i soggetti interessati:

• nell'anno precedente devono avere conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro;

• nell'anno precedente non devono avere realizzato cessioni all'esportazione;

• nell'anno precedente non devono avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis ) del TUIR, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso (artt. 61 ss. del DLgs. 10.9.2003 n. 276);

• nell'anno precedente non devono avere erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione di solo lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) del TUIR);

• nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a 15.000,00 euro (art. 1 comma 96 della L. 244/2007).

Sono previste alcune cause ostative all'applicazione del regime in esame (art. 1 co. 99 della L. 244/2007), in particolare, non sono considerati contribuenti minimi i soggetti che:

• si avvalgono di regimi speciali IVA (es. pesca, tabacchi, editoria agenzie di viaggio e turismo, vendita a domicilio, antiquariato, ecc.);

• non sono residenti nello Stato italiano;

• effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati e di terreni edificabili (di cui all'art. 10 n. 8) del DPR 633/72) e di mezzi di trasporto nuovi (di cui all'art. 53 comma 1 del DL 331/93, conv. L. 427/93);

• esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR);

• il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

• l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

• qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti di accesso (di cui alla L. 244/2007 e al DL 98/2011) che hanno intrapreso l'attività dopo il 31.12.2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il "forfettino" (art. 13 della L. 388/2000) possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (provvedimento 22.12.2011 n. 185820, § 2.3).

La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l'impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene (provvedimento 22.12.2011 n. 185820, § 3.3).

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e le spese inerenti sostenute nell’anno: per la deducibilità dei costi vale il “principio di cassa”.

Alla base imponibile così determinata si applicherà un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.

Quanto alle altre agevolazioni fiscali e contabili, i contribuenti minimi non sono considerati soggetti passivi ai fini dell’IRAP e sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e parametri.

Onere relativo alla certificazione dei corrispettivi

Sulle fatture emesse ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 si deve annotare "Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011”

Applicazione dell'imposta di bollo

Le fatture emesse dal contribuente minimo sono soggette all'imposta di bollo di euro 2,00, se d'importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B e 13 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d'imposta (ad esempio, acquisti soggetti al "reverse charge ").

Ritenuta d’acconto

I compensi non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto e sulle fatture emesse si deve annotare: "Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio, gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011".

Contributo integrativo alle Casse di previdenza professionali private

L'utilizzo del regime agevolato non incide sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi. Pertanto, in relazione all'obbligo di versamento all'ente di previdenza del c.d. "contributo integrativo", previsto dall'art. 8 del DLgs. 10.2.96 n. 103 e dalle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e procedere al versamento nei modi ordinari (circolare Agenzia delle Entrate 13/2008, § 3.12).

Cosa accade per chi non è più un “contribuente minimo”

Per rendere meno indolore tale passaggio ‘‘obbligato’’, il Legislatore ha pensato di attutirne le conseguenze prevedendo una sorta di regime ad hoc per chi, appunto, per effetto delle nuove disposizioni, pur avendo le caratteristiche dettate dalle vecchie regole (commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007), non può beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriesce. Tali contribuenti, oltre a dover versare l’IRPEF e relative addizionali, l’IVA e applicare gli studi di settore e parametri, dovranno:

_ conservare i documenti ricevuti ed emessi;

_ adempiere, se prescritti, agli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

A fronte di questi obblighi, però, avranno alcune semplificazioni e precisamente:_ l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;_ l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA; l’esenzione dall’IRAP.

Questo particolare regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni per accedere al vecchio regime dei minimi, ad esempio, il superamento del limite di 30.000 euro di ricavi (commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007). E' possibile, però, optare direttamente per l’applicazione del regime contabile ordinario.

L’opzione, che vale per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (vale, quindi, il comportamento concludente).

Tali soggetti, esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, non saranno in ogni caso considerati soggetti passivi ai fini dell’IRAP ma saranno assoggettati alle altre imposte (IRPEF, addizionali ed IVA) nei modi ordinari e per loro si renderanno applicabili gli studi di settore ed i parametri.

Enpab

  • Sede: Via di Porta Lavernale 12, 00153 Roma
  • La nostra sede è raggiungibile dalla stazione Termini con la Metro linea B direzione Laurentina fermata Piramide. Dal G.R.A. uscita n. 23 Appia e proseguire per la strada Appia antica direzione colle Aventino.

Seguici su

Contatti

Si informano gli iscritti che gli uffici dell'Ente forniranno informazioni telefoniche solo tramite prenotazione telefonica:

L'Ente è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tel. 06 45 54 70 11
Fax 06 45 54 70 36

Torna su