ISTRUZIONI APPLICATIVE

 

 OGGETTO : Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative introdotte dalla circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017  approvata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017, in riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 

 Premessa:

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 hanno esteso l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 24/12/2012, n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs. 103/96 non già titolari di pensione diretta. L'Inps ha fornito con successiva  circolare (n. 140/2017 approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del 9 ottobre 2017), istruzioni riguardo le modalità di calcolo e di liquidazione dei trattamenti previdenziali interessati dall'istituto, ma la concreta operatività della norma che obbliga le Casse professionali ad adoperarsi per l'applicazione dell'istituto, è subordinata anche alla stipula di apposita convenzione con l'INPS, che disciplini le modalità di pagamento.

 

1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo: A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, si estende anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni interessate. Non riguarda invece l’assegno di invalidità: quindi per la pensione di vecchiaia derivante da trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di invalidità non opera il cumulo.

 

a. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b della legge n. 232 del 2016): Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell’11 settembre 2017 ha precisato che "La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misurala liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi”. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario – fermo restando l’utilizzo di tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate – che sussistano i requisiti di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contribuzione. Ai fini della misura del trattamento pensionistico in regime di pro quota, si dovrà tener conto dei periodi di iscrizione maturati in ogni gestione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. La liquidazione avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi. In altri termini, il professionista che vanta periodi accreditati presso l’Inps e presso una Cassa professionale con requisito anagrafico superiore, accederà prima al pro quota di pensione Inps e, al raggiungimento del requisito anagrafico più elevato, al pro quota della Cassa professionale. Sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sempre che ci sia almeno una gestione tra quelle interessate, che prevede l'applicazione di tali istituti. L'Ente non prevede l'applicazione di questi istituti giuridici per specifico divieto normativo e statutario.

b. Pensione anticipata (articolo 24 comma 10 legge n. 214 del 2011 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010):

La pensione anticipata può essere richiesta dagli uomini al raggiungimento di un anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi, mentre dalle donne con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, a prescindere dall'età anagrafica. 

 I suddetti requisiti a partire dal 01/01/2019, saranno incrementati in adeguamento all'aumento della speranza di vita.

Periodo di rifermento

Uomini

Donne

Dal 2017 al 2018

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

 

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

c. Pensione di inabilità (rinvio di cui all'articolo 1 comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 2 del 2006 in materia di totalizzazione): il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

d. Pensione ai superstiti (rinvio di cui all'articolo 1 comma 242, della legge n. 228 del 2012 all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 2 del 2006 in materia di totalizzazione): Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica. In caso di decesso del dante causa già titolare di una quota di trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi più elevati, non si perfezionerà la pensione di vecchiaia in cumulo per la gestione con i requisiti più elevati; pertanto i superstiti acquisiranno un autonomo diritto alla pensione indiretta, calcolata con gli anni di contribuzioni versati solo nell'ultima gestione, e la reversibilità della pensione di vecchiaia in cumulo per la rata di competenza della prima gestione, già liquidata al de cuius. Solo le forme assicurative che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai familiari superstiti, liquideranno il relativo pro quota secondo le aliquote di reversibilità previste dal rispettivo ordinamento.

2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo

La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione, all’Ente previdenziale di ultima iscrizione.

 

Scenari possibili:

 

ENTI COINVOLTI

 PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

REQUISITO ANAGRAFICO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

LIQUIDAZIONE PENSIONE

MATURAZIONE DEL DIRITTO

INPS

66 anni e 7 mesi

20 anni

66 anni e 7 mesi con anzianità complessiva Enti non inferiore a 20 anni

66 anni e 7 mesi

ENPAB

     65 anni

5 anni(l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)

ENTI COINVOLTI

REQUISITO ANAGRAFICO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

LIQUIDAZIONE PENSIONE

MATURAZIONE DEL DIRITTO

ENPAF

68 anni e 4 mesi

30 anni

68 anni e 4 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 30 anni

68 anni e 4 mesi

INPS

66 anni e 7 mesi

20 anni

66 e 7 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni  

66 anni e 7 mesi 

ENPAB

     65 anni

5 anni** l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab

66 e 7 mesi con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni

66 anni e 7 mesi

ENTI COINVOLTI

REQUISITO ANAGRAFICO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

LIQUIDAZIONE PENSIONE

MATURAZIONE DEL DIRITTO

ENPAM

68 anni

20 anni

68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni

68 anni

ENPAB

   65 anni

5 anni** l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni, ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab

66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni

66 e 7 mesi

ENTI COINVOLTI

REQUISITO ANAGRAFICO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

LIQUIDAZIONE PENSIONE

MATURAZIONE DEL DIRITTO

EPAP

65 anni

5 anni

66 anni e 7 mesi (requisito minimo INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni

66 anni e 7 mesi

ENPAB

65 anni

5 anni** (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a 20 anni diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)

66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni

66 anni e 7 mesi

ENTI COINVOLTI

REQUISITO ANAGRAFICO

REQUISITO CONTRIBUTIVO

LIQUIDAZIONE PENSIONE

MATURAZIONE DEL DIRITTO

ENPAV

68 anni

35 anni

68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 35 anni

68 anni

ENPAB

65 anni

5 anni** (l'anzianità contributiva maturata in Enpab può essere inferiore a 5 anni ma il richiedente deve possedere un'anzianità complessiva quantomeno pari a quella richiesta dall'altra gestione diversamente non avrebbe diritto al cumulo e non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia erogata da Enpab)

68 anni con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 35 anni

Oppure

66 e 7 mesi (requisiti minimi INPS) con anzianità complessiva tra gli enti non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 in Enpab.

68 anni

oppure

66 e 7 mesi

b) Per la pensione anticipata in cumulo i requisiti di accesso sono gli stessi per tutti gli enti coinvolti, ossia quelli previsti dall'art. 24 comma 10 della L. 214/2011. L'anzianità contributiva utile al conseguimento del trattamento di pensione, a partire dal 01/01/2019, sarà incrementata in adeguamento all'aumento della speranza di vita.

Periodo di riferimento

Requisito contributivo Uomini

Requisito contributivo Donne

Dal 2017 al 2018

42 anni e 10 mesi

 41 anni e 10 mesi

Nella circolare INPS n. 140/2017 è stato specificato che oltre ai requisiti contributivi sopra indicati, devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti degli enti coinvolti nel procedimento. La decorrenza della pensione anticipata in cumulo è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di maturazione di tutti i requisiti richiesti.

 

c) Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall’ente presso il quale il soggetto riconosciuto inabile è iscritto al momento dell’infortunio o della malattia, nonché degli ulteriori requisiti previsti nella gestione. L'accertamento della sussistenza del requisito sanitario deve essere effettuato dall'Ente di ultima iscrizione. Il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza Enpab prevede per il conseguimento della pensione di inabilità la sussistenza dei seguenti requisiti

  1. la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione in modo permanente e totale, sempre ché l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
  2. risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
  3. sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall’Albo professionale. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

d) Il diritto alla pensione indiretta in cumulo si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall’ente presso il quale è iscritto il contribuente al momento del decesso. Per Enpab occorre che risultino accreditate almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si tiene conto della somma dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti presso le singole forme assicurative ove il dante causa sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite. Si precisa che le quote di pensione diretta erogate da Enpab mediante cumulo, sono reversibili con le modalità e nei limiti di cui agli artt. 23-24-25 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza. La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un iscritto a Enpab deceduto a partire dal 1 ° gennaio 2017. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto.

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