FAQ Iscrizioni
1. Quali sono i requisiti per potersi iscrivere all’ENPAB?
2. L’iscrizione all’Ente ha carattere facoltativo?
3. Quali sono i termini per la presentazione della domanda d'iscrizione?
4. Cosa comporta la presentazione della domanda oltre i termini previsti da Regolamento?
5. Dove trovo il modulo di iscrizione e con quali modalità occorre inviarlo all’ENPAB?
L’istanza di iscrizione è reperibile qui in basso. L’invio dell’istanza può avvenire con raccomandata A/R o utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.enpab.it
Nel compilare la domanda di iscrizione occorre consultare i minimi conributivi.
6. Quale documentazione devo allegare al modulo di iscrizione ?
7. Quali sono gli adempimenti dell’ENPAB all’atto in cui l’istanza di iscrizione viene deliberata ?
In una diversa missiva l’ENPAB invierà i MAV per il versamento dei contributi minimi obbligatori relativi all’anno di competenza in cui l’iscrizione è stata deliberata.
8. Quali sono gli adempimenti obbligatori dell’iscritto all’atto in cui l’istanza di iscrizione viene deliberata?
Una volta deliberata l'istanza di iscrizione si dovranno versare, annualmente, i contributi minimi obbligatori le cui tabelle sono consultabili nella sezione Modulistica/Moduli per gli iscritti/Tabella contributi minimi , al seguente link.
L'ammontare di quanto dovuto nel corso del primo anno di iscrizione dipenderà dalla decorrenza dell'iscrizione stessa: se quest'ultima risulta di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivi e integrativi minimi obbligatori saranno frazionati a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'ENPAB.
(Es.: se l'iscrizione decorre dal 03/03/2014 l'importo del MAV comprenderà i 10 mesi del 2014 successivi a quella data).
9. Sono un lavoratore dipendente ma svolgo anche attività di biologo sotto forma di libera-professione. Ho l’obbligo di iscrivermi all’Enpab?
10. Sono un biologo di 26 anni e mi iscrivo per la prima volta all'Enpab, ho diritto a qualche riduzione?
11. Mi sono iscritto all’ENPAB in quanto svolgevo la libera professione in virtù di contratto di collaborazione attualmente terminato; ora vorrei aprire una Partita IVA individuale. Devo darne comunicazione all'Ente?
12. Ho cessato di svolgere la libera professione e sono diventato lavoratore dipendente. Cosa devo fare per quanto riguarda la mia posizione previdenziale in ENPAB ?
13. Ho cessato di svolgere la libera professione, posso essere ammesso alla contribuzione volontaria?
Sì, qualora sussistano i seguenti requisiti:
a) non avere altra copertura previdenziale;
b) mantenere l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi;
14. Ci sono altri adempimenti?
- Dichiarazione di variazione dello status professionale;
- Dichiarazione di cessazione dell'attività professionale;
- Dichiarazione di ripresa dell'attività professionale;
- Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici (info@enpab.it)*;
- Dichiarazione di variazione e/o aggiornamento dei recapiti (recapiti@enpab.it; recapiti@pec.enpab.it)*.
* Sia la variazione dei dati anagrafici che quella dei recapiti si può effettuare anche online tramite l'Area Riservata.
FAQ Contributi
1. Quali sono gli adempimenti obbligatori successivi all’iscrizione?
1. Pagamento dei contributi previdenziali obbligatori;
2. Comunicazione annua del reddito professionale. La comunicazione deve essere inviata anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata ovvero è negativa e deve essere redatta obbligatoriamente, anche online, avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.
2. Quali sono i contributi che ogni iscritto deve pagare?
I contributi che ogni iscritto è annualmente tenuto a versare all’Ente sono i seguenti:
1) il contributo soggettivo nella misura del 15% del reddito netto di lavoro autonomo, aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 20%..
2) il contributo integrativo pari al 4% del volume di affari o dell'importo fatturato per le prestazioni professionali rese verso la clientela privata e verso la Pubblica Amministrazione;
3) il contributo di maternità pari ad € 103,29 (annualmente l’Ente determina una quota forfettaria).
* Per conguaglio si intende la differenza tra totale dovuto in base ai contributi determinati nell'anno e il totale degli acconti effettivamente versati.
3. È possibile rateizzare i contributi previdenziali?
Si ricorda, altresì, che l'importo minimo rateizzabile è di 600,00€ e che il periodo massimo della rateizzazione - connesso al valore dell'importo - è di 54 mesi.
Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni generali di rateizzazione che precludono il diritto per gli iscritti che hanno già due piani di rientro o per chi è già stata negata la domanda.
4. Quando vanno comunicati i redditi professionali? Con quali modalità?
La scadenza per la presentazione dei redditi professionali è fissata al 07 agosto di ogni anno.
La comunicazione deve essere fatta accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it , nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".
5. Perchè è importante comunicare i redditi professionali con cadenza annuale?
6. Quali sono le sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione dei redditi professionali?
Dal 1° gennaio 2013, la ritardata dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 se trasmessa entro trenta giorni dal termine; € 100,00 se trasmessa entro sessanta giorni dal termine; € 150,00 oltre i sessanta giorni dal termine. L’omessa dichiarazione, ovvero la dichiarazione infedele, ancorché nei termini, è sanzionata con la pena pecuniaria di € 150,00.
7. Dove posso stampare i bollettini M.av.?
8. Quali sono le sanzioni per il ritardo nel pagamento dei contributi?
9. Che cos'è la Certificazione fiscale?
E' un documento che attesta i contributi soggettivi e di maternità versati nell'anno e deducibili fiscalmente.
E' possibile scaricarla direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione Area Riservata.
Per gli anni precedenti al 2011 bisogna richiederla tramite mail all'indirizzo contributiprestazioni@enpab.it
10. Che cos'è il Montante contributivo?
- dei contributi soggettivi dovuti per ogni anno o frazione di anno d'iscrizione all'ENPAB;
- della quota di contributo integrativo destinato all'incremento del montante ai sensi dell'art. 4, comma 2 , lett. b del Regolamento (a partire dal 01/01/2013);
- delle rivalutazioni di contributi previste dall'art. 1, comma 8 della Legge 335/95 e dall'art. 14, comma 3, del Regolamento.
È possibile visualizzarlo direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione 'Area Riservata', solo se si è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali
11. Che cos'è l'Estratto conto?
E' possibile visualizzarlo direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione 'Area Riservata'.
12. Che cos'è la Certificazione di regolarità contributiva?
E' un documento che attesta la regolarità contributiva. Qualora l'iscritto non sia in regola con i pagamenti, dovrà versare l'importo a debito con l'aggiunta delle more tramite bonifico bancario (coordinate bancarie) ed inviarne una copia a contributiprestazioni@enpab.it
.
E' possibile scaricarla direttamente dal sito www.enpab.it nella sezione 'Area Riservata'.
FAQ Riscatto
1. In cosa consiste il riscatto?
2. È possibile riscattare l'anno di servizio militare e gli anni di specializzazione?
3. È possibile 'frazionare' gli anni del riscatto?
4. Quali sono i requisiti per poter richiedere il riscatto del corso di studi?
- un certificato rilasciato dall'Università degli studi competente che attesti la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione (anno, mese, giorno), gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo e la data in cui lo stesso è stato conseguito, ovvero dichiarazione di responsabilità;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Quali sono i requisiti per poter richiedere il riscatto dei 5 anni precedenti l'istituzione dell' E.N.P.A.B.?
· essere iscritto all'E.N.P.A.B. e far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
· non aver presentato analoga domanda presso altro Ente Previdenziale e che i periodi richiesti siano privi di contributi presso altra gestione separata;
· essere stato regolarmente iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi per gli anni oggetto del riscatto;
· aver svolto effettiva attività libero professionale per gli anni oggetto del riscatto.
7. Che documentazione va presentata per poter richiedere il riscatto degli anni precedenti l'istituzione dell'E.N.P.A.B.?
8. Posso conoscere le modalità di calcolo per determinare il costo del riscatto del corso di studi o degli anni precedenti l'istituzione dell' E.N.P.A.B. prima di presentare la richiesta?
· si procede al calcolo della media dei redditi netti professionali conseguiti dal richiedente nei cinque anni precedenti l'anno in cui viene presentata la domanda;
· l'iscritto indica l'aliquota da applicare (art. 3 commi 1 e 1ter del Regolamento previdenziale) che non può essere inferiore a quella dell'anno in cui viene presentata l'istanza fino ad un massimo del 20%;
· si moltiplica la media redditi professionali per l'aliquota opzionata.
Il risultato ottenuto è l'importo del singolo anno riscattabile.
In ogni caso il contributo dovuto non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda.
9. Quali sono i vantaggi nel richiedere il riscatto del corso di studi o degli anni precedenti l'istituzione dell' E.N.P.A.B.?
· incrementare il montante contributivo a beneficio della pensione futura;
· gli importi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale (art. 13 del D.lgs. n. 47/2000).
10. Quali sono le modalità e le scadenze di pagamento delle rate?
I versamenti sono contabilizzati tempo per tempo negli anni in cui gli stessi sono effettuati.
11. Come va inviato il modulo di domanda?
12. Cosa succede in caso di decesso dell'iscritto?
13. È possibile dedurre i contributi previdenziali versati a titolo di riscatto per il biologo in regime fiscale forfettario?
No! La deducibilità per il regime forfettario è disciplinata dalle legge per i soli contributi previdenziali obbligatori. I contributi versati a titolo di riscatto si qualificano volontari e come tali non sono deducibili.
FAQ Indennità di maternità
1. A chi spetta l'indennità?
Alle biologhe iscritte all'Ente. Nel caso in cui l’iscrizione all’Enpab o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo di tutela l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione. Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, l’indennità viene erogata per un importo pari alla differenza tra l’indennità percepita e l'indennizzo nella misura del minimo garantito erogato dall’Ente.
2. Cosa spetta e come viene calcolata l'indennità di maternità?
L’indennità di maternità corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. Essendo sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.
reddito del secondo anno precedente l'evento
MOLTIPLICATO per 80%
DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 = importo lordo indennità di maternità
ESEMPIO SU UN REDDITO DI 20.000,00
20.000 x 80% = 16.000
16.000 : 12 = 1.333,33
1.333,33 x 5 = 6.666,65
MATERNITA' LORDA 6.666,65
3. Come fare per richiederla e quale documentazione bisogna presentare?
E' necessario scaricare il modello di domanda reperibile sul seguente link. La domanda può essere inoltrata mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.enpab.it, o raccomandata a/r a E.N.P.A.B.- Via di Porta Lavernale 12 00153 Roma, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; dall’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento; dalla data dell’aborto spontaneo o terapeutico. Al modello di domanda occorre allegare la seguente documentazione:
- copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione nel caso in cui sussistano i requisiti per la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto;
- fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento (esempio se il parto avviene nell’anno 2017, la dichiarazione da allegare è quella riferita al reddito 2015 e presentata al fisco nel 2016.
- certificato di assistenza al parto in originale ovvero estratto di nascita con indicazione dei nominativi dei genitori.
4. In caso di affidamento o adozione, ho diritto all'indennità di maternità? Se si, quale documentazione occorre allegare?
5. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, posso presentare l'istanza di indennità di maternità?
6. Con quale modalità avviene la liquidazione della prestazione?
7. Se svolgo attività autonoma, devo astenermi dal lavoro?
8. Ho aderito all'istituto della contribuzione volontaria. Posso beneficiare dell'indennità di maternità?
FAQ Ricongiunzione in entrata
1. Che cosa è la ricongiunzione?
2. Chi può fare domanda?
3. Quando si può presentare la domanda di ricongiunzione?
4. Quali sono le modalità di presentazione e la documentazione necessaria da allegare alla domanda?
Il modello di domanda di ricongiunzione, è reperibile sul sito internet www.enpab.it/previdenza/modulistica.html. Può essere inviato mezzo raccomandata a/r, o mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.enpab.it. Alla domanda si dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si rammenta che all'atto della domanda, i contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva e che la ricongiunzione non può essere parziale.
5. Come avviene il trasferimento dei contributi da altro Ente all'Enpab?
6. La ricongiunzione verso l'Enpab è a titolo oneroso?
FAQ Ricongiunzione in uscita
1. Chi può fare domanda?
2. Come avviene il trasferimento dei contributi?
3. La ricongiunzione è a titolo oneroso?
FAQ Totalizzazione
1. Che cos'è la totalizzazione e quali trattamenti di pensione è possibile conseguire con la totalizzazione?
2. Chi può fare domanda?
3. Quando e a chi presentare la domanda di pensione in totalizzazione?
4. Come viene calcolata la totalizzazione?
5. È possibile totalizzare i periodi contributivi accreditati presso la Gestione separata Inps?
6. In ipotesi anni di contribuzione coincidenti in più gestioni, cosa succede?
FAQ Cumulo
1. Che cos'è il cumulo?
E' la facoltà che consente ai lavoratori di andare in pensione sommando tutti i contributi maturati presso gestioni previdenziali diverse (quelle pubbliche ma anche quelle private legate agli ordini professionali), cumulando ogni gestione con quote separate e senza alcun onere per il lavoratore.
2. Chi può richiederlo?
Possono accedere al cumulo gli iscritti che hanno contributi non coincidenti versati nelle gestioni INPS, inclusa la gestione separata, e nelle casse previdenziali professionali, anche se hanno maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate. I richiedenti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.
3. Quali sono i periodi interessati dal cumulo?
Il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni interessate, non coincidenti.
4. Come si considerano i periodi coincidenti?
In ipotesi di coincidenza di alcuni periodi contributivi, questi saranno considerati una sola volta ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, mentre saranno utili in ogni caso, ai fini della misura della pensione.
5. Quali sono le prestazioni erogabili?
La facoltà di cumulare si esercita ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta.
6. Calcolo pensione
Ciascuna gestione determina il trattamento pro quota facendo riferimento ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le proprie regole di calcolo. L'Enpab determinerà la quota di sua competenza secondo il sistema di calcolo contributivo. Riguardo la quota di pensione INPS, la circolare n. 140/2017 precisa che l'anzianità contributiva maturata in altre gestioni, non sarà considerata utile ai fini del computo dei 18 anni necessari per il diritto al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo e che sarà presa in considerazione per questa finalità, la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'AGO, le forme esclusive e sostitutive della medesima, la gestione separata, purché tali periodi non siano coincidenti.
7. Requisiti di accesso e decorrenza
a) La pensione di vecchiaia in cumulo, può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva. Di conseguenza, la stessa si ottiene a condizione che si possiedano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (requisiti INPS) e comunque in presenza dei requisiti più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti degli Enti coinvolti.
ANNO 2017 |
PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO |
|||
INPS Donne dipendenti settore privato |
INPS Autonome e Gestione separata |
INPS Uomini dipendenti,autonomi, gestione separata e donne dipendenti settore pubblico |
ENPAB |
|
Requisito anagrafico |
65 anni e 7 mesi |
66 anni e 1 mese |
66 anni e 7 mesi |
65 anni |
Requisito contributivo |
20 anni |
20 anni |
20 anni |
5 anni |
Altri requisiti |
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente |
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente |
Regolarità contributiva |
La riforma delle pensioni, ha previsto l'innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l'obiettivo di parificare l'età pensionabile tra uomini e donne, pertanto a partire dal 01/01/2018 vi sarà un unico requisito anagrafico corrispondente a 66 anni e 7 mesi valido per tutte le gestioni INPS.
8. Scenari possibili
9. A chi presentare la domanda?
La domanda può essere presentata al raggiungimento dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di prestazione, all’Ente previdenziale di ultima iscrizione. Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto a più Enti di previdenza, potrà scegliere quello presso il quale inoltrare la domanda.
10. Chi liquiderà il trattamento previdenziale?
Il materiale pagamento degli importi avviene a cura dell'Inps anche nell'ipotesi in cui l'istituto nazionale di previdenza non sia direttamente coinvolto nell'iter procedurale.
11. Come mi devo comportare se ho già presentato istanza di totalizzazione o di ricongiunzione?
Coloro che avessero presentato domanda di pensione in totalizzazione, ai sensi del D. Lgs. 42/2006, anteriormente al 31-12-2016 e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del cumulo, se ritenuto più favorevole. Analoga facoltà di recesso con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione ex lege 45/1990 (tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell’art. 1, della legge 232 del 2016).
12. In quali casi non è possibile accedere alla pensione in cumulo?
1. in ipotesi di accettazione della ricongiunzione ai sensi della legge 45/90;
2. in ipotesi di titolarità di trattamento di pensione;
3. in ipotesi di titolarità di assegno ordinario di invalidità, anche nel caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Tuttavia, qualora le condizioni di salute del titolare dell'assegno di invalidità dovessero aggravarsi e l'interessato fosse riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in cumulo.
SI RAMMENTA CHE NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN CUMULO FINO A QUANDO NON SI SARA' STIPULATA L'APPOSITA CONVENZIONE TRA INPS ED ENPAB COSI' COME PREVISTO DALLA NORMATIVA.