Art. 1 – PREMESSE

 L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012  e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede annualmente numero 10 (dieci) contributi a favore dei titolari di pensione erogata dall’Ente, che siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, ovvero che necessitino di assistenza domiciliare.

Il beneficio assistenziale é costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare superiore a due mesi, sino alla concorrenza massima degli importi mensili previsti, in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dall’intero nucleo familiare del pensionato (Art. 5 del presente bando).

L’assistenza è riconosciuta per un periodo non superiore a tre anni. Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola fattispecie.

È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi relativi alle spese sostenute come indicato nel successivo art.3.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

  1. il titolare di pensione erogata dall’Ente che abbia ottenuto di dimorare in modo permanente presso una casa di riposo pubblica o privata per anziani e che sostenga, a proprio carico, la retta per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati;
  2. il titolare di pensione erogata dall’Ente che necessiti di assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.
  3. il titolare di pensione che presenti un modello ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, con un valore non superiore a €.40.000,00.

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda relativa ai contribuiti per l’anno in corso dovrà essere presentata entro i seguenti termini:

  1. per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno dimorato in case di riposo entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente,
  2. per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno sostenuto spese di assistenza domiciliare, entro nove mesi dall’effettuazione della stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. autocertificazione dello stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, comprensivo dell’indicazione dell’età anagrafica del richiedente;
  2. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  3. dichiarazione o autocertificazione dalla quale risulti che la retta è a completo carico del richiedente e che la stessa è in parte, o integralmente, rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati;
  4. certificazione medica idonea a comprovare i motivi che hanno determinato la richiesta di assistenza e la durata dell'assistenza domiciliare prescritta;
  5. copia della documentazione attestante la somma spesa per la retta annuale di dimora ovvero la spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare;
  6. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione contenuti nel successivo art. 5.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato gli importi massimi dei contributi erogabili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato.

Detti importi, ai sensi dell’art. 2 lett. c del Regolamento di Assistenza, risultano così frazionati:

Rapporto classi di reddito/Contributi da erogare

Classi di reddito (valore ISEE) Contributo annuo

Fino a € 5.000,00

 

€ 10.000,00

Oltre € 5.000,00

Fino a € 7.500,00

€ 9.000,00

Oltre € 7.500,00

Fino a € 10.000,00

€ 8.000,00

Oltre € 10.000,00

Fino a € 12.500,00

€ 7.000,00

Oltre € 12.500,00

Fino a € 15.000,00

€ 6.000,00

Oltre € 15.000,00

Fino a € 17.500,00

€ 5.000,00

Oltre € 17.500,00

Fino a € 20.000,00

€ 4.000,00

Oltre € 20.000,00

Fino a € 22.500,00

€ 3.000,00

Oltre € 22.500,00

Fino a € 25.000,00

€ 2.000,00

Oltre € 25.000,00

Fino a € 40.000,00

€ 1.000,00

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

a) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dal nucleo familiare del pensionato applicando il punteggio seguente:

Valore ISEE            Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00

 

10 punti

Oltre € 5.000,00

Fino a € 7.500,00

 9 punti

Oltre € 7.500,00

Fino a € 10.000,00

 8 punti

Oltre € 10.000,00

Fino a € 12.500,00

 7 punti

Oltre € 12.500,00

Fino a € 15.000,00

 6 punti

Oltre € 15.000,00

Fino a € 17.500,00

 5 punti

Oltre € 17.500,00

Fino a € 20.000,00

 4 punti

Oltre € 20.000,00

Fino a € 22.500,00

 3 punti

Oltre € 22.500,00

Fino a € 25.000,00

 2 punti

Oltre € 25.000,00

Fino a € 40.000,00

 1 punto

b) al grado percentuale di invalidità verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto grado di invalidità/Punteggi

Grado di invalidità Punteggio attribuito

 dal 66%  al 79%  2 punti
 Oltre il 79%  Fino al 99%  4 punti
 100%    6 punti

 

c) alla maggiore età verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto età/Punteggi

Età Punteggio attribuito

 da 65  a 75  1 punti
 da 75  a 80  2 punti
 Oltre 80    3 punti

d) al requisito relativo all’essere titolare esclusivo di pensione erogata dall’Ente verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto - Titolarità esclusiva pensione/Punteggio

Titolarità esclusiva no 1 punto
Titolarità esclusiva sì 2 punti

 

Art. 6 –INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it .

 

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