Art. 1 – PREMESSE

 L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012  e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede annualmente numero 10 (dieci) contributi a favore dei titolari di pensione erogata dall’Ente, che siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, ovvero che necessitino di assistenza domiciliare.

Il beneficio assistenziale é costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare superiore a due mesi, sino alla concorrenza massima degli importi mensili previsti, in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dall’intero nucleo familiare del pensionato (Art. 5 del presente bando).

L’assistenza è riconosciuta per un periodo non superiore a tre anni. Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola fattispecie.

È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi relativi alle spese sostenute come indicato nel successivo art.3.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

  1. il titolare di pensione erogata dall’Ente che abbia ottenuto di dimorare in modo permanente presso una casa di riposo pubblica o privata per anziani e che sostenga, a proprio carico, la retta per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati;
  2. il titolare di pensione erogata dall’Ente che necessiti di assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.
  3. il titolare di pensione che presenti un modello ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, con un valore non superiore a €.40.000,00.

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda relativa ai contribuiti per l’anno in corso dovrà essere presentata entro i seguenti termini:

  1. per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno dimorato in case di riposo entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente,
  2. per quanto concerne il contributo concesso ai pensionati che hanno sostenuto spese di assistenza domiciliare, entro nove mesi dall’effettuazione della stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. autocertificazione dello stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, comprensivo dell’indicazione dell’età anagrafica del richiedente;
  2. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  3. dichiarazione o autocertificazione dalla quale risulti che la retta è a completo carico del richiedente e che la stessa è in parte, o integralmente, rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati;
  4. certificazione medica idonea a comprovare i motivi che hanno determinato la richiesta di assistenza e la durata dell'assistenza domiciliare prescritta;
  5. copia della documentazione attestante la somma spesa per la retta annuale di dimora ovvero la spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare;
  6. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione contenuti nel successivo art. 5.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato gli importi massimi dei contributi erogabili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato.

Detti importi, ai sensi dell’art. 2 lett. c del Regolamento di Assistenza, risultano così frazionati:

Rapporto classi di reddito/Contributi da erogare

Classi di reddito (valore ISEE) Contributo annuo

Fino a € 5.000,00

 

€ 10.000,00

Oltre € 5.000,00

Fino a € 7.500,00

€ 9.000,00

Oltre € 7.500,00

Fino a € 10.000,00

€ 8.000,00

Oltre € 10.000,00

Fino a € 12.500,00

€ 7.000,00

Oltre € 12.500,00

Fino a € 15.000,00

€ 6.000,00

Oltre € 15.000,00

Fino a € 17.500,00

€ 5.000,00

Oltre € 17.500,00

Fino a € 20.000,00

€ 4.000,00

Oltre € 20.000,00

Fino a € 22.500,00

€ 3.000,00

Oltre € 22.500,00

Fino a € 25.000,00

€ 2.000,00

Oltre € 25.000,00

Fino a € 40.000,00

€ 1.000,00

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

a) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dal nucleo familiare del pensionato applicando il punteggio seguente:

Valore ISEE            Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00

 

10 punti

Oltre € 5.000,00

Fino a € 7.500,00

 9 punti

Oltre € 7.500,00

Fino a € 10.000,00

 8 punti

Oltre € 10.000,00

Fino a € 12.500,00

 7 punti

Oltre € 12.500,00

Fino a € 15.000,00

 6 punti

Oltre € 15.000,00

Fino a € 17.500,00

 5 punti

Oltre € 17.500,00

Fino a € 20.000,00

 4 punti

Oltre € 20.000,00

Fino a € 22.500,00

 3 punti

Oltre € 22.500,00

Fino a € 25.000,00

 2 punti

Oltre € 25.000,00

Fino a € 40.000,00

 1 punto

b) al grado percentuale di invalidità verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto grado di invalidità/Punteggi

Grado di invalidità Punteggio attribuito

 dal 66%  al 79%  2 punti
 Oltre il 79%  Fino al 99%  4 punti
 100%    6 punti

 

c) alla maggiore età verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto età/Punteggi

Età Punteggio attribuito

 da 65  a 75  1 punti
 da 75  a 80  2 punti
 Oltre 80    3 punti

d) al requisito relativo all’essere titolare esclusivo di pensione erogata dall’Ente verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto - Titolarità esclusiva pensione/Punteggio

Titolarità esclusiva no 1 punto
Titolarità esclusiva sì 2 punti

 

Art. 6 –INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it .

 

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BANDO PER L’ANNO 2023

 

Art. 1 – PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede annualmente assegni di studio da attribuire ai figli di iscritti all'Ente, deceduti o inabili allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Detti benefici devono intendersi conferiti per la frequenza a:
1. corsi di scuola secondaria di primo grado;
2. corsi di scuola secondaria di secondo grado;
3. corsi universitari triennali o specialistici.
È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno accademico 2021/2022, qualora l'impegno di spesa rientri nella previsione del fondo per le spese per gli interventi di solidarietà, ex art 3 dello statuto dell'Ente.
I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda i figli dell'iscritto all'Enpab deceduto o inabile al lavoro e che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
- 25 anni non compiuti nell'anno di riferimento in cui si chiede la corresponsione dell'assegno;
- per gli studenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 che siano regolarmente iscritti e non ripetenti;
- per gli studenti di cui alla lettera c) dell'art. 3 che siano regolarmente iscritti al primo anno o agli anni successivi e che abbiano sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno del corso di laurea.
- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, con un valore non superiore a €.40.000,00.

 

Art.3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il conferimento degli assegni, relativa all’anno in corso, potrà essere presentata entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. certificato o in alternativa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dello stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi tre recante l’indicazione dell’iscritto deceduto o inabile al lavoro e se il richiedente è orfano di uno o entrambi i genitori;
  2. certificato medico in originale redatto dalla struttura pubblica attestante l’inabilità dell’iscritto allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  3. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell’università attestante i dati richiesti dal bando;
  4. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda;

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

Si precisa che, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni.

 

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il beneficio assistenziale di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 ottobre.  Per la spedizione farà fede il timbro postale o il protocollo di trasmissione della posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi la richiesta di eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini espressamente indicati nelle comunicazioni ai richiedenti.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6 del presente bando.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

 

 

 Art. 5 – ENTITA’ DELL'ASSEGNO DI STUDIO E GRADUATORIA

Gli assegni per l’anno in corso, sono così suddivisi:

  1. Euro 400,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di primo grado;
  2. Euro 600,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità gli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
  3. Euro 800,00 per i figli di iscritti deceduti o inabili che frequentino con regolarità corsi universitari triennali o specialistici.

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

1) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare di appartenenza, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto ISEE/Punteggi
    1. Valore ISEE Punteggio attribuito

Fino a € 10.000,00

10 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

6 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

4 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

2 punti

2) allo stato di orfano di uno o entrambi i genitori o di figlio di genitore inabile e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto – Situazione familiare/Punteggio
    1. Orfano di uno dei genitori 5 punti;
    2. Figlio di genitore inabile 7 punti;
    3. Orfano di entrambi i genitori 10 punti.

3) al numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto numero componenti nucleo familiare/Punteggi
    1. Fino a 2 componenti 1 punto;
    2. 3 componenti 2 punti;
    3. Oltre 3 componenti 3 punti.

4) allo stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l’attività libero professionale e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto – figlio di iscritto esercente in via esclusiva/Punteggio
    1. Non esclusività libera professione 1 punto;
    2. Esclusività libera professione 2 punti.

5) Per non aver beneficiato e/o non beneficiare di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati in relazione alla frequenza scolastica o universitaria:

  1. Rapporto – Altro beneficio /Punteggio
    1. Beneficiario 4 punti;
    2. Non beneficiario 10 punti.

6) L’età dello studente sarà considerata quale elemento secondario di valutazione ai fini della graduatoria; in tal senso la preferenza, a parità di punteggio, sarà attribuita allo studente più giovane.

 

  Art. 6–INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it.

 

 

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LINEE GUIDA PER L’ANNO 2023

 

PREMESSE

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot.24/VI/0000167/MA004.A012  e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011, concede un contributo una tantum in favore di coloro che abbiano subito danni allo studio dove esercitino abitualmente l’attività professionale, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe) in Comuni nei quali è stato dichiarato, dalle Autorità competenti, lo stato di emergenza. 

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

  1. a) gli iscritti, che in regola con la contribuzione dell’Ente all’atto di presentazione della domanda, esercitino la professione in un Comune colpito dall’evento calamitoso;
  2. b) gli iscritti che, oltre ai requisiti sopra specificati e in conseguenza dello stesso evento, abbiano subito danni allo studio dove risultino esercitare abitualmente l’attività professionale. Detto contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
  3. c) gli iscritti che presentino un modello ISEE del proprio nucleo familiare riferito all’ultimo anno utile, con un valore non superiore a €.40.000,00.

Si precisa inoltre che, in caso di utilizzo promiscuo di un immobile a titolo di abitazione e di studio professionale, potranno beneficiare del contributo solo gli iscritti che risultino aver dichiarato tale situazione ai fini fiscali.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del contributo per l’anno in corso, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro i due anni dalla data dell'evento. Fermo restando l’obbligo di presentare la relativa domanda entro il termine di cui sopra, l’Ente procederà ai fini del presente bando, all’erogazione del contributo nei termini sotto indicati, con predisposizione della graduatoria per le domande che saranno pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. modello ISEE del nucleo familiare dell’iscritto riferito all’ultima annualità fiscalmente dichiarata, e in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  2. attestazione relativa all’entità dei danni occorsi alle mura, agli arredi, alle attrezzature ed alla strumentazione dello studio, debitamente dettagliati e documentati;
  3. attestazione con la quale l’iscritto dichiara di utilizzare l’immobile oggetto dell’evento sia quale abitazione e sia quale studio professionale e, di aver dichiarato tale utilizzo promiscuo ai fini fiscali.
  4. presentazione delle fatture delle spese sostenute.
  5. copia del provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel Comune dove viene svolta abitualmente l'attività professionale.

La dichiarazione di cui al punto b), può essere fornita mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all’art. 46 del DPR n. 445/2000 con relazione tecnica-economica di un tecnico abilitato.

.

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

 

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui sopra dovranno presentare apposita domanda esclusivamente online attraverso l'accesso all'area riservata personale avendo cura di allegare la documentazione prescritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi la richiesta di eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini espressamente indicati nelle comunicazioni ai richiedenti.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione.

Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il contributo una tantum verrà concesso, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le Forme di Assistenza, nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari.

Il Consiglio di amministrazione ha previsto un contributo massimo da erogare pari al 60% delle spese sostenute e con il limite ulteriore e non superabile di un rimborso pari a non oltre 10.000,00 euro.

Si precisa inoltre come detto contributo potrà essere erogato anche a integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:

1) entità del reddito imponibile del nucleo familiare dell’iscritto riferito all’ultimo anno di riferimento utile secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

 Valore ISEE/ Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00 10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00 9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00 8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00 7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00 6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00 5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00 4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00 3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00 2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00 1 punto
Oltre € 40.000,00 0 punti

 

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it


 

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Dal 15 ottobre 2008 è attiva una polizza sanitaria a copertura dei gravi interventi chirurgici ed i gravi eventi morbosi, a favore di tutti gli iscritti al nostro Ente ed a totale carico dell' E.N.P.A.B.
Tale polizza è estendibile ai familiari degli iscritti.


Per informazioni su adesioni, tipologia di copertura e versamento contributi è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30 al:

numero verde emapi 2 72

ATTENZIONE: al numero verde sopra indicato rispondono gli uffici di EMAPI, non utilizzarlo per contattare l’E.N.P.A.B.

La telefonata ha il costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari.

Potete invece chiamare il numero 06 44250196 per il distretto di Roma e per i cellulari.

Vi suggeriamo di visitare il sito dell’EMAPI per avere maggiori informazioni e conoscere le strutture convenzionate.

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