REGOLAMENTO

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

 

Articolo 1 – PREMESSA

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art.3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza, e nel limite degli stanziamenti effettuati, concede un contributo a favore dell’iscritto  a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per i figli che hanno frequentato la  scuola media inferiore e superiore.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso nel limite degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda gli iscritti che abbiano i seguenti requisiti:

  1. regolare posizione contributiva;
  2. non aver beneficiato e non beneficiare di sussidi, da chiunque erogati, in relazione al medesimo intervento assistenziale;
  3. reddito uguale o inferiore ad euro 40.000,00 determinato su indicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
  4. Lo studente non deve essere ripetente.

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso l'accesso all'area riservata personale e dovrà pervenire entro il 30 maggio di ogni anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità;

- certificato di iscrizione all’anno in corso di scuola media inferiore o superiore;

- copia dell’elenco dei libri di testo fornito dall’istituto scolastico;

- copia delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo scolastico;

- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

L’Ente verifica la veridicità delle dichiarazioni ricevute ai sensi del D.P.R. 445/2000

 

Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

L’Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 5.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l’Ente adotterà il

provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni che sarà comunicato al richiedente. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell’iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il  contributo è determinato in percentuale pari al 50 % delle spese  sostenute per l'acquisto dei libri di testo.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto dell’entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

                 Valore ISEE/ Punteggio attribuito :

Fino a € 5.000,00

10 punti

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 10.000,00

9 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

7 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

6 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

5 punti

 Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato dell’iscritto beneficiario dello stesso.

 

Art. 6 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta all’indirizzo Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo (PEC) assistenza@pec.enpab.it.

 

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Bando per l’anno 2023

 

Art.1 – Premesse

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza, emana annualmente un bando di concorso per l'erogazione di una borsa di studio riservata ai figli di iscritti che frequentino:
1. corsi di scuola secondaria di secondo grado;
2. corsi universitari;
3. corsi di specializzazioni post-laurea.
È possibile presentare domanda per la concessione del contributo per l'anno scolastico e accademico 2021/2022 e per la frequenza ai corsi di specializzazione post-laurea conclusi entro il 31/12/2022.
I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziate

 

Art.2 – Requisiti

Possono presentare apposita domanda gli iscritti che abbiano i seguenti requisiti:
a) regolare posizione contributiva;
b) non aver beneficiato e non beneficiare di sussidi, da chiunque erogati, in relazione al medesimo intervento assistenziale;
c) reddito uguale o inferiore ad euro 40.000,00 determinato su indicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
L'erogazione della borsa di studio è riservata ai figli degli iscritti all'Ente che abbiano:
a) conseguito la promozione a classe successiva, nell'ambito dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, con la votazione media di almeno 7,5/10 o equivalente, senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico precedente quello al quale il bando si riferisce;
b) conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno di corsi di istruzione secondaria di II grado, con votazione di almeno 80/100 senza esseri stati ripetenti nell'anno scolastico precedente a quello al quale il bando si riferisce,
c) frequentato corsi universitari del vecchio e nuovo ordinamento, al termine dell'anno accademico 2021/2022 in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello individuale approvato dal consiglio di facoltà valido per l'anno accademico di riferimento, ed abbiano conseguito una media non inferiore a 27/30;
d) frequentato regolarmente con profitto corsi universitari ed extra universitari di specializzazione post lauream. Rientrano nel presente bando per questa tipologia, i corsi conclusi entro il 31/12/2022.

 

Art.3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

 La richiesta per la corresponsione della borsa di studio dovrà essere presentata entro il 30 marzo, 30 il giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre di ciascun anno, esclusivamente on - line attraverso l'accesso all'area riservata personale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. modello ISEE (in corso di validità al momento di presentazione della domanda) del nucleo familiare del richiedente, riferito all’ultima annualità fiscalmente dichiarata;
  2. fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  3. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o dell’università attestante i dati richiesti dal bando. Tale certificato è richiesto per le tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’art 1 a cui si riferisce il presente bando;
  4. certificazione relativa al tipo di corso frequentato (sede di svolgimento, programma e articolazione del corso; orari cadenza lezioni argomenti trattati);
  5. certificazione attestante l’avvenuta frequenza al corso, l’entità della quota di partecipazione con ricevuta di pagamento;

I certificati di cui alle lettere d) e e) sono richiesti solo per i corsi di specializzazione post-lauream. La documentazione di cui alla lettera e) può essere sostituita da autocertificazione redatta in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000

 

Art. 4 – Modalità del conferimento

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta. Le domande incomplete o fuori termine, non saranno esaminate. Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 5 del presente bando. Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento.

I benefici assistenziali per ciascun anno di corso, sono così suddivisi:

  1. a) n. 50 (cinquanta) borse di studio di euro 500,00 ciascuno, per i figli di iscritti che abbiano frequentato corsi di istruzione secondaria di II grado, fino al penultimo anno di corso;
  2. b) n. 60 (sessanta)borse di studio di euro 800,00 ciascuno, per i figli di iscritti che abbiano conseguito il diploma ovvero superato gli esami di maturità previsti al termine dell’ultimo anno di corsi di istruzione secondaria di II grado;
  3. c) n. 50 (cinquanta) borse di studio di euro 2.500,00 ciascuno, per i figli di iscritti che abbiano frequentato corsi universitari, nei limiti della relativa durata di legale;
  4. d) n.80 (ottanta) borse di studio di euro 2.000,00 ciascuno, per i figli di iscritti che abbiano frequentato corsi universitari ed (extra universitari) di specializzazione, di qualificazione, master e simili entro il 31/12/2022.

 

Art. 5 – Graduatoria

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

1) entità del reddito imponibile riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata dai componenti il nucleo familiare di appartenenza, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto ISEE/Punteggi
    1. Valore ISEE Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00

10 punti

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 10.000,00

9 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

7 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

6 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

5 punti

2) al numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

    1. Rapporto numero componenti nucleo familiare/punteggi
      1. Fino a 2 componenti 1 punto;
      2. 3 componenti 2 punti;
      3. Oltre 3 componenti 3 punti.

3) L’età dello studente: ha la precedenza in graduatoria lo studente più giovane di età.

I benefici assistenziali verranno erogati in unica soluzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al vincitore (se minorenne, l’assegno circolare sarà intestato all’iscritto) ed inviato al domicilio comunicato all’Enpab, ovvero a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al vincitore (se minorenne e non titolare di conto corrente bancario, il bonifico sarà effettuato sul conto corrente del genitore).

 

Art. 6 – Informazioni

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta all’ Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, via di Porta Lavernale n.12 (00153)Roma, a mezzo posta elettronica all’indirizzo  assistenza@enpab.it..

 

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REGOLAMENTO

 

Art. 1 – PREMESSA

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art.3, comma 3, dello Statuto e nel limite degli stanziamenti effettuati, concede  un contributo annuale diretto ad agevolare i prestiti in favore dei propri iscritti, finalizzato esclusivamente al sostenimento delle spese di avvio e svolgimento dell’attività libero professionale e, nello specifico, all’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e/o arredi o per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell’immobile destinato a studio o ambulatorio professionale.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati del Consiglio di amministrazione e comunque nel limite delle somme annualmente stanziate

 

ART. 2-REQUISITI

 Possono presentare domanda gli iscritti all’Enpab, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere un reddito imponibile dichiarato nei due anni precedenti alla richiesta;
  2. essere in regola con il rapporto previdenziale con l’Enpab ai sensi della vigente normativa;
  3. essere titolari di un rapporto di conto corrente personale sul quale accreditare gli importi del contributo in conto interessi riconosciuto dal Consiglio di amministrazione.
  4. avere un reddito familiare, risultante dal modello ISEE riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore ad euro 40.000,00;

 

ART.3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno utilizzando l'apposito schema di domanda predisposto dall'Ente e disponibile sul sito www.enpab.it

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Modello ISEE (in corso di validità al momento di presentazione della domanda) del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata.

- Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

- Copia del contratto di finanziamento

- Copia dell'attestazione di regolare pagamento delle rate di finanziamento afferenti, di volta in volta, il periodo di riferimento oggetto del contributo in conto interessi per la durata del finanziamento o comunque per la durata massima fissata dal presente Regolamento.

- del documento fiscale (ricevuta o fattura) che attesti e descriva i beni oggetto del finanziamento e, quindi,  del contributo in conto interessi, nonché della spesa sostenuta per l'acquisto degli stessi beni.

 

Art.4-Modalità del conferimento

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art.1 dovranno presentare la domanda agli Uffici dell’Ente in Roma, (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC: assistenza@pec.enpab.it) entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno. Per la spedizione farà fede il timbro postale o il protocollo di trasmissione della posta elettronica certificata.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta. Le domande non sottoscritte, incomplete o fuori termine, non saranno esaminate. Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 5 del presente Regolamento.

 Sulla base delle determinazioni assunte, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle richieste di contributo in conto interessi. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento. 

Le domande pervenute saranno trasmesse ad una apposita Commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione, che le esaminerà provvedendo a redigere apposita graduatoria.

La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri e parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi a:

1) entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell’iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

  1. Rapporto ISEE/Punteggi

               i. Valore ISEE/ Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00 10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00 9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00 8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00 7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00 6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00 5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00 4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00 3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00 2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00 1 punto

2) Rapporto – iscritto con trattamento previdenziale/Punteggio:

  1. Non svolge attività per le quali è connesso un altro trattamento previdenziale 5 punti;
  2. Svolge attività per le quali è connesso altro trattamento previdenziale 2 punti.

3) A parità di punteggio il prestito verrà assegnato all’iscritto con maggiore anzianità contributiva
4) Nel caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la data di presentazione della domanda.

 

Art.5- Entità del contributo e graduatoria

Il contributo in conto interessi sarà pari al 50% degli interessi passivi maturati sul debito assunto nei confronti dell’Istituto erogante il prestito per le finalità di cui all'art 1, e comunque nel limite massimo del 3,5% e ciò anche nell'ipotesi in cui il tasso effettivo di finanziamento (TAEG) applicato dall'Istituto erogante risulti superiore al 7% ovvero nella diversa minore misura qualora il tasso effettivo applicato dall'Istituto risulti inferiore al 7%.

Il contributo in conto interessi nella misura massima del 3,5% sarà al lordo di eventuali ritenute fiscali qualora dovute.

La misura dell’erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all’importo minore tra quello del finanziamento effettivamente erogato e 20.000,00 euro, ciò anche nell’ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.

La durata dell’erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del finanziamento e cinque anni, ciò anche nell’ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.

 

Art. 6 –INFORMAZIONI

 Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it.

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 ANNO EDUCATIVO 2022/2023

 

Articolo 1 – PREMESSA

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art.3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza e nel limite degli stanziamenti effettuati, concede un contributo a copertura delle spese sostenute per rette di asilo nido per i figli di iscritti.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso nel limite degli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda gli iscritti che abbiano i seguenti requisiti:

  1. regolare posizione contributiva;
  2. non aver beneficiato e non beneficiare di sussidi, da chiunque erogati, in relazione al medesimo intervento assistenziale;
  3. reddito uguale o inferiore ad euro 40.000,00 determinato su indicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

 

                Art. 3– MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso l'accesso all'area riservata personale e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità;

- copia delle spese sostenute;

- modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata, in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

L’Ente verifica la veridicità delle dichiarazioni ricevute ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

Art. 4– MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

L’Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 5.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni che sarà comunicato al richiedente. Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell’iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

 

 

Art. 5 – ENTITÀ’ DELL’INDENNITÀ E GRADUATORIA

Il contributo è determinato in percentuale pari al 50 % delle spese sostenute per la retta mensile.                                      

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto dell’entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

 

                 Valore ISEE/ Punteggio attribuito :

Fino a € 5.000,00

10 punti

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 10.000,00

9 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00

8 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00

7 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00

6 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

5 punti

 Il beneficio assistenziale sarà erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato dell’iscritto beneficiario.

 

Art. 6 –INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta all’indirizzo Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12; a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo (PEC) assistenza@pec.enpab.it .

                                                                          

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BANDO PER L’ANNO 2023

 

Art. 1 – PREMESSE

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento delle Forme di Assistenza deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale in data 11.05.2010; approvato dai Ministeri Vigilanti in data 05.01.2011 prot. 24/VI/0000167/MA004.A012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2011. Detti contributi sono corrisposti unicamente in favore dei superstiti dell’iscritto aventi titolo al trattamento di pensione ai superstiti secondo le normative vigenti.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all’esaurimento delle somme stanziate. Detto contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

 

Art. 2 – REQUISITI

 Possono presentare apposita domanda, i superstiti dell’iscritto aventi titolo al trattamento di pensione ai superstiti secondo le normative vigenti, che presentino il modello ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all’ultima annualità fiscalmente dichiarata con valore non superiore a €.40.000,00.

Il contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

Nell’eventualità in cui si verifichi la commorienza di coniugi iscritti all’Ente l’importo massimo del contributo erogato potrà essere raddoppiato.

 

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del contributo, relativa all’anno in corso, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data dell’evento.

Fermo restando l’obbligo di presentare la relativa domanda entro il termine di cui sopra l’Ente procederà, ai fini del presente bando, all’esame delle domande che saranno presentate entro il 30 marzo, il 30 giugno, 30 settembre e il 30 dicembre di ciascun anno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dello stato di famiglia con specificazione della data del decesso dell’iscritto;
  2. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
  3. certificato di morte;
  4. copia delle fatture delle spese sostenute.

L’Ente si riserva di richiedere la documentazione a corredo delle autocertificazioni sottoscritte con la presente domanda. Inoltre ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute richiedendo la documentazione a corredo ovvero l'originale della documentazione prodotta in copia.

 

 Art. 4 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice che dovrà essere inviata presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma (00153) in via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le domande potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall’Ente e dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione contenuti nel successivo art. 5.

Sulla base delle determinazioni assunte l’Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione.

 

 Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

 Il Consiglio di Amministrazione ha previsto un contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie per un importo massimo pari a euro 2.500,00. Le domande pervenute saranno esaminate dall'ufficio assistenza agli Iscritti, che provvederà a redigere la graduatoria.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di Amministrazione e relativi:

  1. all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del de cuius, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base del seguente punteggio:

 Rapporto ISEE/Punteggi

Valore ISEE

Punteggio attribuito

Fino a € 5.000,00

10 punti

Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00

9 punti

Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00

8 punti

Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00

7 punti

Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00

6 punti

Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00

5 punti

Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00

4 punti

Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00

3 punti

Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00

2 punti

Oltre € 25.000,00 - Fino a € 40.000,00

1 punto

b) all’esercizio in via esclusiva o meno dell’attività libero professionale da parte dell’iscritto deceduto e sulla base del seguente punteggio:

Rapporto – Esercizio esclusivo/Punteggi

Esercizio attività libero professionale

Punteggio attribuito

Esercizio esclusivo

NO 1 punto

Esercizio esclusivo

SI   2 punti

 

  Art. 6 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile inoltrare le richieste secondo le seguenti modalità: a mezzo posta Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, ROMA (00153) via di Porta Lavernale n. 12, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo assistenza@pec.enpab.it .

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