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Per quello che concerne l’attività (sanitaria) del Biologo Nutrizionista, esiste una legge della quale la categoria si può fregiare, ossia di una norma giuridica di rango legislativo che ne definisce le competenze nel poter valutare i fabbisogni nutritivi con ovvia conseguenza di poter elaborare fabbisogni nutrizionali e quindi diete. Infatti proprio l’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che sono oggetto della professione del Biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Anche la stessa giurisprudenza amministrativa conferma le competenze del Biologo in quanto nell’ espletamento della sua attività professionale, può determinare sia la dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…..
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